STATUTO ASSOCIAZIONE FATA ZUCCHINA
- È
costituita una Associazione denominata Associazione "Fata zucchina" - Gruppo
di rifondazione dei consumi per un'economia solidale ed ecocompatibile.
- L'Associazione
non ha fini di lucro ed ha per scopo l'operare nel campo sociale e cooperativistico
al fine di promuovere:
- il consumo e la diffusione di prodotti biologici, naturali, ecocompatibili;
- il sostegno dei produttori biologici stabilendo con essi rapporti diretti
che garantiscano un'equa rimunerazione;
- la solidarietà tra i soci.
- maggiore attenzione per le condizioni sociali, economiche e politiche
nelle quali avviene la produzione degli alimenti.
- Gli
strumenti utilizzati sono:
- acquisti collettivi di prodotti;
- assistenza ed informazione ai soci nel campo alimentare biologico e nei
settori ad esso collegati (modalità di produzione e di distribuzione,
"ricette" per l'uso, impatto ambientale, ecc.);
- promozione dei prodotti ecocompatibili e delle loro tecniche di produzione
ed utilizzo;
- informazione critica sulle modalità di produzione degli alimenti
non provenienti da agricoltura e/o zootecnia biologica o biodinamica;
- tutte le operazioni commerciali, finanziarie, immobiliari atte al raggiungimento
dello scopo sociale.
- L'Associazione
ha sede in Via Enrico Albanese, 19 - Palermo c/o Partito della Rifondazione
Comunista - Federazione di Palermo e potrà istituire altrove altre
sedi.
- Il
domicilio fiscale dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con l'Associazione,
si intende eletto a tutti gli effetti presso la sede sociale.
- La
durata dell'Associazione è fissata dalla data dell'atto costitutivo
sino al 31/12/2030 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea.
- Il
patrimonio sociale è costituito dalle quote d'iscrizione e dalle
quote sociali annuali, versate dai soci, che saranno stabilite di anno in
anno dall'Assemblea. Per il primo anno la quota d'iscrizione è fissata
in Lire 100.000 (centomila) e la quota sociale, da versare a partire dal
2001, in Lire 60.000 (sessantamila). Faranno parte del patrimonio anche
lasciti.
- Un
socio non può trasmettere ad altri la propria quota associativa.
ASSEMBLEA
- L'assemblea
regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci. Le sue
deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto,
obbligano tutti i soci. Essa è ordinaria e straordinaria ai sensi
di legge e potrà essere convocata anche al di fuori della sede sociale.
L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno dal C.D.
entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea può
essere convocata anche da un quinto dei soci.
- Le
convocazioni dell'assemblea saranno fatte a cura del C.D. con lettera raccomandata
spedita ai soci almeno otto giorni prima della data fissata, oppure a mezzo
manifesti affidati alla pubblica affissione, oppure sull'eventuale organo
di stampa dell'associazione con l'obbligo di invio a tutti i soci in regola
con le quote sociali, oppure mediante affissione nei locali della sede.
- Possono
intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il versamento delle
quote sociali.
- L'assemblea
sarà presieduta dal presidente del C.D., in sua assenza, dal vice
presidente, o da altra persona designata dall'assemblea.
- L'assemblea,
sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente con le maggioranze
stabilite dal Codice Civile. Il verbale di ogni assemblea verrà stilato
a cura del Segretario e controfirmato dal Presidente.
- L'assemblea
delibera sulle attività ed iniziative dell'associazione volte al
conseguimento dell'oggetto sociale.
AMMINISTRAZIONE
- L'associazione
è amministrata da un C.D. composto da tre o cinque o sette membri
(a scelta dell'assemblea nel momento del rinnovo delle cariche sociali).
Gli amministratori rimarranno in carica per anni due rinnovabili o sino
a dimissioni. L'assemblea può variare il numero dei consiglieri anche
durante il mandato. In caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri
si intenderà decaduto tutto il C.D.
- Qualora
non abbia provveduto l'assemblea dei soci, il C.D. nominerà tra i
suoi membri il presidente e il tesoriere.
- Le
riunioni del C.D. si terranno presso la sede sociale o altro luogo, purché
nella provincia. Vengono convocate dal presidente a norma di legge.
- Il
C.D. è validamente riunito se sono presenti la metà più
uno dei membri e delibera a maggioranza.
- Il
C.D. elabora l'ordine del giorno delle assemblee ed opera al fine di eseguire
i deliberati assembleari. Il C.D. può delegare parte dei suoi compiti
a singoli membri.
- I
membri del C.D. non percepiscono alcun compenso salvo diverso deliberato
assembleare.
- Il
potere di rappresentanza dell'associazione nei rapporti con terzi e in giudizio,
e il potere di firma per l'associazione, spettano al presidente.
BILANCIO E UTILI
- Gli
esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di
ogni esercizio il Presidente e il tesoriere provvederanno alla formazione
del bilancio sociale da presentare all'assemblea dei soci.
SCIOGLIMENTO
- In
caso di scioglimento i beni ed il patrimonio dell'Associazione saranno devoluti
ad enti con simili finalità o ad associazioni senza fini di lucro
operanti nel campo del volontariato e della solidarietà.
VARIE
- Il
presente statuto può essere integrato da un "Regolamento" approvato
dall'assemblea dei soci.
ARTICOLO FINALE
- Per
quanto non previsto dal presente statuto ci si riferirà al dettato
del Codice Civile.
vai in alto