STATUTO ASSOCIAZIONE FATA ZUCCHINA
  1. È costituita una Associazione denominata Associazione "Fata zucchina" - Gruppo di rifondazione dei consumi per un'economia solidale ed ecocompatibile.
  2. L'Associazione non ha fini di lucro ed ha per scopo l'operare nel campo sociale e cooperativistico al fine di promuovere:
    - il consumo e la diffusione di prodotti biologici, naturali, ecocompatibili;
    - il sostegno dei produttori biologici stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscano un'equa rimunerazione;
    - la solidarietà tra i soci.
    - maggiore attenzione per le condizioni sociali, economiche e politiche nelle quali avviene la produzione degli alimenti.
  3. Gli strumenti utilizzati sono:
    - acquisti collettivi di prodotti;
    - assistenza ed informazione ai soci nel campo alimentare biologico e nei settori ad esso collegati (modalità di produzione e di distribuzione, "ricette" per l'uso, impatto ambientale, ecc.);
    - promozione dei prodotti ecocompatibili e delle loro tecniche di produzione ed utilizzo;
    - informazione critica sulle modalità di produzione degli alimenti non provenienti da agricoltura e/o zootecnia biologica o biodinamica;
    - tutte le operazioni commerciali, finanziarie, immobiliari atte al raggiungimento dello scopo sociale.
  4. L'Associazione ha sede in Via Enrico Albanese, 19 - Palermo c/o Partito della Rifondazione Comunista - Federazione di Palermo e potrà istituire altrove altre sedi.
  5. Il domicilio fiscale dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con l'Associazione, si intende eletto a tutti gli effetti presso la sede sociale.
  6. La durata dell'Associazione è fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al 31/12/2030 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea.
  7. Il patrimonio sociale è costituito dalle quote d'iscrizione e dalle quote sociali annuali, versate dai soci, che saranno stabilite di anno in anno dall'Assemblea. Per il primo anno la quota d'iscrizione è fissata in Lire 100.000 (centomila) e la quota sociale, da versare a partire dal 2001, in Lire 60.000 (sessantamila). Faranno parte del patrimonio anche lasciti.
  8. Un socio non può trasmettere ad altri la propria quota associativa.

    ASSEMBLEA
  9. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci. Essa è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e potrà essere convocata anche al di fuori della sede sociale. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno dal C.D. entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea può essere convocata anche da un quinto dei soci.
  10. Le convocazioni dell'assemblea saranno fatte a cura del C.D. con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima della data fissata, oppure a mezzo manifesti affidati alla pubblica affissione, oppure sull'eventuale organo di stampa dell'associazione con l'obbligo di invio a tutti i soci in regola con le quote sociali, oppure mediante affissione nei locali della sede.
  11. Possono intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali.
  12. L'assemblea sarà presieduta dal presidente del C.D., in sua assenza, dal vice presidente, o da altra persona designata dall'assemblea.
  13. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente con le maggioranze stabilite dal Codice Civile. Il verbale di ogni assemblea verrà stilato a cura del Segretario e controfirmato dal Presidente.
  14. L'assemblea delibera sulle attività ed iniziative dell'associazione volte al conseguimento dell'oggetto sociale.

    AMMINISTRAZIONE
  15. L'associazione è amministrata da un C.D. composto da tre o cinque o sette membri (a scelta dell'assemblea nel momento del rinnovo delle cariche sociali). Gli amministratori rimarranno in carica per anni due rinnovabili o sino a dimissioni. L'assemblea può variare il numero dei consiglieri anche durante il mandato. In caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri si intenderà decaduto tutto il C.D.
  16. Qualora non abbia provveduto l'assemblea dei soci, il C.D. nominerà tra i suoi membri il presidente e il tesoriere.
  17. Le riunioni del C.D. si terranno presso la sede sociale o altro luogo, purché nella provincia. Vengono convocate dal presidente a norma di legge.
  18. Il C.D. è validamente riunito se sono presenti la metà più uno dei membri e delibera a maggioranza.
  19. Il C.D. elabora l'ordine del giorno delle assemblee ed opera al fine di eseguire i deliberati assembleari. Il C.D. può delegare parte dei suoi compiti a singoli membri.
  20. I membri del C.D. non percepiscono alcun compenso salvo diverso deliberato assembleare.
  21. Il potere di rappresentanza dell'associazione nei rapporti con terzi e in giudizio, e il potere di firma per l'associazione, spettano al presidente.

    BILANCIO E UTILI
  22. Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Presidente e il tesoriere provvederanno alla formazione del bilancio sociale da presentare all'assemblea dei soci.

    SCIOGLIMENTO
  23. In caso di scioglimento i beni ed il patrimonio dell'Associazione saranno devoluti ad enti con simili finalità o ad associazioni senza fini di lucro operanti nel campo del volontariato e della solidarietà.

    VARIE
  24. Il presente statuto può essere integrato da un "Regolamento" approvato dall'assemblea dei soci.

    ARTICOLO FINALE
  25. Per quanto non previsto dal presente statuto ci si riferirà al dettato del Codice Civile.


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